Accesso ai servizi

IMU 2021

PAGAMENTO IMU 2021

L’imposta deve essere versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti con le seguenti scadenze:

 

  • Entro il 16 giugno 2021 deve essere versato l’acconto pari al 50% dell’imposta annuale calcolata con le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2021.
  • Entro il 16 dicembre 2021 dovrà essere versato il saldo calcolato con le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2021 dedotto il versamento dell’acconto.

Le abitazioni principali sono escluse dal pagamento dell’IMU fatta eccezione per quelle “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

 

Le aliquote deliberate per l’anno 2021 da utilizzare per il versamento in acconto sono:

 

  • - ALIQUOTA 6,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, Detrazione per abitazione principale €. 200,00);
  • - ALIQUOTA 9(tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014 ed i terreni agricoli esenti in quanto situati in zona montana);
  • - ALIQUOTA 8,60‰ per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D di cui il 7,60% (aliquote base) a favore dello stato e 1,00‰ a favore del Comune;

 

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 con i seguenti codici tributo:

 

Codice Catastale del Comune di Vallo Torinese L629

 

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO

 

DESCRIZIONE

CODICE TRIBUTO

IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011

3912

IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale

3913

IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili

3916

IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati

3918

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO

3925

IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE

3930

 

La base imponibile, da assoggettare ad aliquota ordinaria, è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle di lusso (categorie catastali A/1,A/8 e A/9), a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;

- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

 

 


Ignora collegamenti di navigazione