L’imposta deve essere versata in autoliquidazione da parte dei contribuenti con le seguenti scadenze:
Le abitazioni principali sono escluse dal pagamento dell’IMU fatta eccezione per quelle “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
Le aliquote deliberate per l’anno 2021 da utilizzare per il versamento in acconto sono:
CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO
Il versamento deve essere effettuato con modello F24 con i seguenti codici tributo:
Codice Catastale del Comune di Vallo Torinese L629
DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
DESCRIZIONE
CODICE TRIBUTO
IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011
3912
IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale
3913
IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili
3916
IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati
3918
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO
3925
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - COMUNE
3930
La base imponibile, da assoggettare ad aliquota ordinaria, è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, fatta eccezione per quelle di lusso (categorie catastali A/1,A/8 e A/9), a condizione che:
- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nelle stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.